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CNF Negoziazione assistita - modulistica ex artt. 6 e 12. d.l., n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014
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31/03/2015

CNF Negoziazione assistita - modulistica ex artt. 6 e 12. d.l., n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014

Illustri Presidenti e Cari Amici,

come è noto, il d.l. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 ha introdotto l’istituto della negoziazione assistita in forme e per situazioni giuridiche differenti. L’impegno dell’Avvocatura per lo sviluppo di questo meccanismo alternativo alla giurisdizione non può che essere massimo, atteso che pone al centro la nostra figura professionale.

Per questo motivo, anche nell’ottica di migliorare dal punto di vista tecnico le soluzioni normative vigenti, il Consiglio nazionale ha iniziato un percorso di collaborazione con il Ministero dell’interno, l’Istat e la Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia per monitorare l’impatto della procedura di nuovo conio e per agevolare gli avvocati negli obblighi legislativi derivanti, in particolare, dall’art. 6. Difatti, ai sensi del comma 3, nelle procedure di negoziazione in materia di separazione e divorzio, «l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5». Il comma 4 poi, com’è noto, prevede una sanzione amministrativa per l’avvocato che violi tale obbligo.

Pertanto, sono lieto di trasmetterVi tre differenti moduli che potranno essere utili nella nostra pratica quotidiana. Si tratta, in particolare, del modulo di trasmissione dell’accordo ai sensi dell’art. 6, comma 3 e di due formulari utili al rilievo statistico relativi al medesimo art. 6 e all’art. 12, che potranno ugualmente essere depositati presso l’ufficiale dello stato civile.

L’art. 12 - che riguarda la «separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile» - non richiede l’assistenza tecnica obbligatoria, purtuttavia non è escluso – ed anzi probabile – che l’avvocato assista le parti nella redazione dell’accordo. Ragion per cui è apparso utile fornire modulistica per il rilievo statistico anche a questo fine.



Con i più cordiali saluti,

Avv. Prof. Guido Alpa

Fonte: Consiglio Nazionale Forense

Allegati scaricabili:
 Allegato 1 Circolare 6C
 Allegato 2 Circolare 6C
 Allegato 3 Circolare 6C

 

 

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