Riportiamo qui di seguito il regolamento che disciplina le modalità dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati.
E' quanto prevede la deliberazione 13 dicembre 2007 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3) della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, adottata da un nutrito gruppo di associazioni di categoria: Oua, Ucpi, Anf, Aiga, Uncc.
In particolare, il provvedimento prevede che la proclamazione dell'astensione - con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata - sia comunicata "almeno dieci giorni prima della data dell'astensione al presidente della Corte d'appello e ai dirigenti degli uffici giudiziari civili, penali, amministrativi e tributari interessati, nonche' anche quando l'astensione riguardi un singolo distretto o circondario, al Ministro della giustizia, o ad altro Ministro interessato, alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e al Consiglio nazionale forense".
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