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COMUNICATO AGLI ISCRITTI
COMMA 778, LEGGE DI STABILITÀ 2016: LA COMPENSAZIONE NON OPERA NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI A CASSA FORENSE
In riferimento alla previsione del comma 778 dell’art. 1 della l. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) Cassa Forense ritiene doveroso precisare che la compensazione tra crediti per onorari di avvocato da gratuito patrocinio nei confronti dello Stato, maturati antecedentemente al 2016 e non ancora saldati, è ammessa esclusivamente con imposte e tasse, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti degli studi professionali e non anche per i contributi previdenziali dovuti dai professionisti a Cassa Forense. Ciò, si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, nonché dai lavori parlamentari , anche indipendentemente dal previsto decreto interministeriale che dovrà stabilire i criteri e le modalità per l’attuazione delle misure di cui al citato comma 778.
La precisazione ufficiale di questa Cassa si rende doverosa a seguito di alcune imprecisioni e/o diverse opinioni personali circolate in ordine alla effettiva portata della norma, tali da poter ingenerare confusione tra gli iscritti, con possibili errori od omissioni nei versamenti dovuti alla Cassa e conseguenti danni alla propria posizione previdenziale.
Tale precisazione, peraltro, non diminuisce certo il valore del risultato conseguito, a seguito di un incessante e determinato lavoro portato avanti da Cassa Forense e condiviso dalle altre istituzioni ed associazioni forensi. L'occasione e' utile per ribadire che il nostro impegno su tal fronte proseguirà affinché in futuro si possano studiare dei meccanismi per ampliare la possibilità di compensazione e, soprattutto, aumentare le disponibilità economiche destinate a tale importante strumento introdotto dall’ultima legge di stabilità.
Il Presidente Avv. Nunzio Luciano
Circolare sulle prenotazioni online eventi formativi del Coa di Cagliari
Gentili Colleghi
Dalle verifiche poste in essere, ai fini di un miglioramento del servizio offerto
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Circolare sulle modalità di richiesta di esonero dall'obbligo formativo
Si comunica ai Colleghi interessati all’esonero dall’obbligo formativo
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Circolare riconoscimento crediti per eventi non organizzati da questo Consiglio
Si comunica ai Colleghi che abbiano maturato crediti formativi attraverso
Riportiamo qui di seguito la nota in oggetto.
Riportiamo qui di seguito la nota in oggetto.
Riportiamo qui di seguito la nota pervenuta dalla Segreteria del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, concernente la riduzione degli orari in oggetto, a far data dal 16 Novembre 2015.
Si trasmette la nota del Giudice di Pace Coordinatore di Sanluri relativa al trasferimento della sede degli uffici del Giudice di Pace di Sanluri.
Giudice di Pace di Sanluri
Via Carlo Felice 201 - 1° piano Palazzo Comunale
Udienze Penali
Aula Consiliare Comune di Sanluri
Via Carlo Felice 201 - 1° piano Palazzo Comunale
Il d.l. n. 132, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014 introduce, tra l’altro, un istituto che coinvolge direttamente la categoria: la negoziazione assistita sia in materia di diritti disponibili, sia in materia di separazione consensuale e divorzio.
La legge, all’art. 11, comma 1, prescrive ai «difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione» di «trasmetterne copia al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati».
In allegato riportiamo la comunicazione in oggetto trasmessa dal Tribunale.
Nomine dei componenti privati del Tribunale per i Minorenni di Cagliari per il triennio 2017-2019.
Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura N. 232/VA/2015 approvata con delibera del 21/10/2015 ed allegato bando.
Riportiamo qui di seguito la nota trasmessa dal Presidente del Tribunale di Cagliari in merito all'oggetto.